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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 68.021. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
68.021.
(inammissibile limitatamente ai commi 2, 3 e 4)

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

  1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato di 500.000 euro per l'anno 2021.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico, nonché, esclusivamente da parte dei centri di ricerca pubblici ed in via sperimentale, le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

   a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni potranno essere condotte anche in condizioni notturne sempre che l'UAS sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

   b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assisteranno il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

  3. All'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.