Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. A gli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.