Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
1. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo viaggiante e dell'attività circense, per ciascun anno del triennio 2021-2022, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'allegato III, punto 7) della direttiva (CE) 28 novembre 2006 n. 112.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.