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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.47. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
65.47.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I corsi di formazione bandistici e corali hanno lo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo e di potenziare i complessi bandistici e corali. I corsi si distinguono in corso di tipo corale e di tipo bandistico e si svolgono in ciclo triennale. Al fine di permettere una corretta programmazione e progettazione di un nuovo ciclo di corsi, dopo la crisi pandemica che ha comportato la sospensione delle attività dei circoli culturali, come previsto dai vari decreti emanati, è concesso un finanziamento di euro 3.000 per ogni corso che verrà attivato, riattivato o continuato a partire dai mesi da settembre a novembre 2021 che risponda alle seguenti caratteristiche: i corsi devono essere svolti nell'arco di otto mesi e devono essere raggiunte e garantite complessive duecento ore di lezione; ai corsi possono essere iscritti anche aspiranti di età inferiore ai quattordici anni, purché siano in possesso di adeguata istruzione di base; il numero degli iscritti non può essere complessivamente inferiore a 10 né superiore a 30; in fase di avvio dei corsi, il soggetto promotore, in base al numero degli iscritti elabora il progetto annuale da presentare al Ministero della cultura indicando: le ore di lezione degli iscritti al primo, al secondo e al terzo anno e al corso di perfezionamento e il numero delle classi di corso attivate; in caso di una sola classe deve essere riportata la suddivisione delle ore di insegnamento per gruppi di iscritti, il materiale didattico e i libri di testo scelti con l'ausilio degli insegnanti, l'orario settimanale delle lezioni, evidenziando il giorno di inizio del corso e il giorno di chiusura; il nominativo dell'insegnante o degli insegnanti con indicati i curriculum formativi e le ore di insegnamento; l'autorizzazione dei genitori e di chi esercita la patria potestà per gli iscritti minorenni. L'incarico di docenza per l'insegnamento è conferito dal soggetto promotore. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.