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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 65.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
65.023.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Norme per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti che operano nel settore)

  1. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate nell'anno 2021 e 2022, per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia spetta un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per due annualità consecutive.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7.