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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
62.03.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Istituto per l'Intelligenza Artificiale – I3A)

  1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'intelligenza artificiale e della sua ricaduta nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione è istituito l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A) per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale. L'Istituto avrà sede centrale a Torino e sarà organizzato su più poli territoriali caratterizzati da specifiche aree disciplinari con lo scopo di presidiare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l'impatto sui territori di riferimento. L'istituto avrà forma giuridica di fondazione. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
  2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'Istituto.
  3. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della loro composizione e dei rispettivi compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.
  4. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto dell'Istituto che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico dell'Istituto.
  5. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  7. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto I3A è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2021. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.
  8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  9. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione delle risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 77 comma 7 del presente decreto.