Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
4-ter. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.