Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Istituzione corsi straordinari di abilitazione all'insegnamento su materia e sul sostegno)
1. In deroga a tutte le disposizioni vigenti e con apposito decreto di emanazione del bando, per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/23 le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi straordinari di abilitazione di durata annuale, riservati:
a) agli iscritti alla seconda fascia delle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto con titolo valido all'insegnamento;
b) ai docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado in servizio nelle scuole statali, paritarie e formazione professionale e sprovvisti di abilitazione e/o idoneità all'insegnamento;
c) ai docenti di ruolo che intendono acquisire abilitazione su altra materia comune purché abbiano conseguito il titolo di accesso utile entro la data in vigore del presente decreto;
d) agli insegnanti in servizio in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento;
e) agli insegnanti tecnico pratico in servizio sprovvisti di abilitazione o di idoneità all'insegnamento.
2. Il corso straordinario di abilitazione è da intendersi come formazione on the job per i docenti in servizio con una prova in itinere scritta e prova finale di tipo orale. Il superamento di entrambe le prove ha valore di abilitazione all'insegnamento. Le caratteristiche del corso, i programmi, scadenze e procedure di partecipazione verranno fissate con apposito decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I corsi straordinari di abilitazione sono finanziati con le maggiori entrate derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. L'esatto ammontare dei contributi sarà quantificato in base al numero di domande effettivamente ricevute. Il Ministero vigilerà sulle iniziative e adotterà adeguate misure a garanzia della perequazione e del contenimento dei costi.