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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.55. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
58.55.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: quale attività didattica ordinaria.

   2) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

    a) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   «a) all'articolo 419, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   “1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito il ruolo unico dei dirigenti tecnici con compiti ispettivi.
   2. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.”;

   b) all'articolo 420:

    1) al comma 1 le parole da: “, distinti” sino a: “419” sono soppresse;

    2) al comma 2 le parole: “sono ammessi” sono sostituite dalle seguenti: “è ammesso personale docente ed educativo e dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che siano confermati in ruolo” e le lettere a), b) e c) sono soppresse;

    3) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi;

    4) al comma 6 le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”; le parole: “della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'istruzione,”; dopo le parole: “nei limiti dei posti” sono inserite le seguenti: “vacanti e” e le parole “nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento” sono soppresse;

    5) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili con il relativo punteggio, nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa vigente, i programmi delle prove. Le soglie di superamento dalle prove sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente.”;

    6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Il bando di concorso può prevedere una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione”;

   c) all'articolo 421:

    1) al comma 1:

   le parole: “ispettore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente tecnico con funzioni ispettive,”;

   le parole: “o capo del servizio centrale” sono soppresse;

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) tre tra dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica”;

   la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione”;

   la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   “c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione;”;

    2) i commi 2, 3 e 5 sono soppressi”;

   d) all'articolo 422:

    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. I concorsi per titoli ed esami di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.

     2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.';

    2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono soppressi”;

   e) all'articolo 423:

    “1) al comma 1 le parole: 'ispettore tecnico' sono sostituite dalle seguenti: 'dirigente tecnico con funzioni ispettive'.

    2) al comma 2 le parole: 'ed il colloquio con la valutazione prescritta,' e la parola: 'anzidette' sono soppresse; dopo le parole: 'dei punti assegnati per i titoli' sono inserite le seguenti: ', nel limite dei posti messi a concorso';

    3) i commi 3 e 4 sono soppressi”;

   e) l'articolo 424 è abrogato».

   3) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: al fine di tutelare fino a: qualunque sede della provincia chiesta.

   4) Al comma 5 dopo le parole: al comma 4 aggiungere le seguenti: alle scuole per l'infanzia paritarie e.

   5) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

    5-bis. I commi 623 e 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

    «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono richiedere contributi per la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti, appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, di dispositivi digitali dotati di connettività.

    624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di euro 20 milioni.».

    5-ter. All'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica».