Apportare le seguenti modificazioni:
1) Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, ivi compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae e compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) i beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio;
2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'ultimo periodo del comma 5 comporta la revoca dell'erogazione del contributo di cui al medesimo comma.