Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di DURC)
1. All'articolo 264, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;» sono aggiunte le seguenti: «. La presente lettera si applica sino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione europea;».
2. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-septies è aggiunto il seguente:
«8-opties. Le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano nei casi in cui si tratta di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici derivanti da strumenti di agevolazione di carattere straordinario e legati all'emergenza epidemiologica COVID-19, fino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)” approvato dalla Commissione europea».