Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Rinnovo concessioni)
1. In ragione dell'emergenza da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis della legge 21 maggio 2021 n. 69. Entro tale data possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva di cui all'Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al periodo precedente.