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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
50.05.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure in materia di non autosufficienza)

  1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituita dalle seguente: «dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 40.000».
  2. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, qualora i servizi assistenza personale nei casi di non autosufficienza siano affidati ad imprese specializzate, con pagamento del corrispettivo mediante sistemi tracciabili, la detrazione di cui alla lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 spetta nella misura del 50 per cento. In caso di incapienza, al contribuente è riconosciuto un rimborso pari alla metà della detrazione non usufruita, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri conseguenti al presente articolo, previsti in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal presente decreto.