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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
49.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7.