Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Sospensione degli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa)
1. Gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.