stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
46.07.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di ricollocazione e di formazione al lavoro presso gli ITS)

  1. Al fine di favorire e rafforzare percorsi di formazione e di riqualificazione delle competenze dei titolari dell'assegno di ricollocazione, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è spendibile anche presso le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  2. A decorrere dal 30 settembre 2021 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, promuovono, nella propria offerta formativa, percorsi di formazione continua, anche breve, della durata di un semestre, di due semestri e di quattro semestri, in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare per le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, destinati ai lavoratori delle imprese, che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie nonché percorsi di formazione ai titolari di assegno di ricollocazione, in possesso di un diploma secondario di secondo grado.
  3. Al fine di realizzare un maggiore raccordo tra formazione e inserimento occupazionale anche dei soggetti di cui al comma 2, gli istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore possono stipulare convenzioni con i Centri per l'impiego, finalizzati ai percorsi di formazione, ai sensi del comma 2.
  4. Per le finalità organizzative, di cui ai commi 2 e 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2020, è incrementato di ulteriori 35 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  5. Le risorse di cui al comma 4, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU.