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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
42.03.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Voucher per i compensi di lavoro occasionale nel settore del turismo)

  1. In considerazione della contrazione del mercato del lavoro connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire una maggiore tutela occupazionale e fermo restando i limiti di cui al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti esercenti attività di impresa o professione nel settore del turismo possono corrispondere compensi delle prestazioni occasionali ricevute sotto forma di buoni orari fino al 31 dicembre 2021.
  2. Per ricorrere alle modalità di pagamento di cui al comma 1, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.
  4. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono alle prestazioni di lavoro occasionali sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
  5. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 6, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS.