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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
41.015.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sgravi contributivi per i giovani imprenditori)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Al fine di promuovere altresì l'imprenditoria giovanile, ai datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, che assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio previsto dal presente comma è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma concorrono le risorse del Programma Next Generation EU».