Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soli datori di lavoro che alla data del 1° aprile 2021 abbiano già interamente usufruito delle dodici settimane previste dell'articolo 1, comma 300, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le nuove settimane di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 202, n . 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 possono essere utilizzati in continuità e richieste dal giorno successivo al termine di fruizione dei periodi d'integrazione salariale riconosciuti da quest'ultima disposizione normativa.