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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
40.016.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni dei lavoratori stagionali nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 68 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Il datore di lavoro che assume un lavoratore ai sensi del comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere al lavoratore il 50 per cento dell'importo dell'esonero riconosciuto. Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è soggetto a contribuzione previdenziale.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021 e 68 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.