Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate al comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.