Dopo l'articolo 4,aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti)
1. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo a decorrere da quelli relativi al mese di gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 77.