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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.065. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
4.065.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizione agevolata)

  1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.
  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti note, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore coobbligato sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.
  5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  8. Entro il 30 giugno 2021, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.
  10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.
  11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.
  12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.