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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.054. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
4.054.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito di imposta per spese di consulenze relative a quotazione PMI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

   b) dopo il comma 89, è inserito il seguente:

   «89-bis. Alle piccole e medie imprese innovative, come definite dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2015, n. 3, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.