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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.040. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
4.040.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
  2. Il contributo è concesso:

   a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subìto la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400;

   b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

  3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare.
  4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016.
  6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 30 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.