Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ristoro dei costi fissi relativi a immobili ad uso professionale)
1. Al fine di sostenere i costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 300 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 77.