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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.019. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
4.019.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esenzione prima rata IMU per immobili su cui opera la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio)

  1. All'articolo 6-sexies, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali opera la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, in relazione ai provvedimenti di rilascio adottati nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2021»;

   b) al comma 3, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2-bis» e le parole: «con una dotazione di 142,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 284 milioni di euro»;

   c) al comma 5, le parole: «pari a 216 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 358 milioni di euro».

  2. I soggetti di cui al comma 1 che hanno adempiuto al pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) possono compensare la quota dell'imposta versata all'atto del pagamento del saldo dovuto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 142 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.