Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di Dis-coll)
1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° agosto 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° agosto 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.