Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. Al fine di sostenere il diritto al lavoro delle persone con disabilità nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.