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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.017. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
37.017.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Lavoro per obiettivi in favore delle lavoratrici madri)

  1. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri, nel periodo successivo al congedo per maternità, nonché fino al compimento di due anni del figlio della lavoratrice, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:

   a) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita;

   b) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo il regime di cui al comma 1 è disciplinato da accordi previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Con i contratti aziendali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi di cui al periodo precedente possono trovare applicazione sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato.