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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.027. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
35.027.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

  1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinati al riconoscimento di un credito di imposta cedibile e compensabile con altre imposte indirette a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente per garantire l'attività di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006. Dette spese sono calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate.
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta ai distributori che abbiano svolto la propria attività nei tre anni precedenti, nei confronti di almeno cento farmacie per anno. Tale credito di imposta non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo Irap. Il suddetto credito di imposta è da considerarsi fruibile alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 aiuti di importo limitato della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID», e successive modificazioni.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  5 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge.