Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le aziende sanitarie, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria aziendale ed in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, possono inquadrare nel ruolo sanitario, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo set 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502, i medici che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio svolto anche in forma non continuativa.