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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
34.25.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 431 e 432 sono sostituiti dai seguenti:

   «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 30 giugno 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
   432. A decorrere dal 1° ottobre 2021, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».