Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alla lettera a) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «enti ospedalieri» sono sostituite dalle seguenti parole: «strutture e presidi ospedalieri pubblici e strutture e presidi ospedalieri privati aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 limitatamente ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di accreditamento con il Sistema sanitario regionale.».