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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
34.06.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

  1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanità si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che includono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 e sulla individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma implementa una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, ne verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.
  3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19, già istituita presso il medesimo Istituto, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 50. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
  4. Per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
  5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanità si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
  6. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti di SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione sostenuta da SARS-CoV-2 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.