Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Autorizzazioni alla vendita dei DPI presso le rivendite autorizzate)
Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate di diritto alla vendita delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro DPI destinato alle medesime finalità protettive.