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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
31.7.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

   7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie attraverso l'investimento in imprese che operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie healthcare, l'information technology, il settore della green economy, l'agritech e il deep tech. Una quota parte di 200 milioni di euro, è destinata per la promozione della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.”»;

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso strumenti di partecipazione»;

    2) dopo le parole: «progetti di innovazione e spin off» sono aggiunte le seguenti: «e dei programmi di cui al comma 1»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione di cui al successivo comma 5, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

   d) al comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ivi compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico può definire, mediante l'adozione di un atto di indirizzo gli obiettivi strategici della fondazione. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è adottato, sentita l'Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

   e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Sono organi della fondazione:

   a) il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

   b) il Consiglio Direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato con funzioni di direttore generale per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato di 5 membri dotati di requisiti onorabilità e indipendenza, uno con funzioni di presidente nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, due nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e due nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

   Alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
   Lo statuto della Fondazione può prevedere la costituzione di ulteriori organi con funzione consultiva, di indirizzo e di gestione.
   Gli organi della fondazione nominati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano in carica compatibilmente con le modifiche introdotte dal presente comma, salvo decadenze o cessazioni di carica verificatesi antecedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.»

  6-ter. Ai fini della definizione degli obiettivi strategici della Fondazione anche in considerazione della programmazione e gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla ricerca, allo sviluppo e al trasferimento tecnologico, può essere costituito un comitato strategico, con funzione consultiva e di indirizzo, composto da 10 membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per la transizione ecologica, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro per le politiche giovanili e dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.