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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
31.010.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito di imposta per la ricerca biomedica)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 17 per cento, e comunque nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.
  2. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito di imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, la cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.

ident. 31.012.