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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
30.1.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma avente durata sino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento di cui all'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:

   a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;

   b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.

   7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»

ident. 30.11.30.12.