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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026)

  1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026 anche oltre il termine degli eventi sportivi, è autorizzato un finanziamento per un importo di 19,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono identificati gli interventi da realizzare ai fini del presente articolo. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni dal 2024 al 2026.