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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
26.015.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali)

  1. Al fine di assicurare un servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.