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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
23.04.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al testo unico bancario, in materia di banche popolari. Morte del socio)

  1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere i seguenti:

«Art. 32-bis.
(Morte del socio)

   1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
   2. Gli eredi hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero, fino al rigetto della domanda di ammissione a socio, o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
   3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio, o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.

Art. 32-ter.
(Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'art. 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.»
   2. All'articolo 150-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,” sono aggiunte le seguenti: “2534, 2535, secondo comma, primo periodo,”.
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano gli statuti sociali al disposto dei nuovi articoli 32-bis e 32-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.