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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
22.015.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l'obbligo di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
  2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell'anno 2020 e per il primo semestre dell'anno 2021.
  3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.