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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
20.08.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.