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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
20.04.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis.
(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.
   2. In attuazione del comma 1, al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
   3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.
   5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.
   6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.
   8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
   9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

   a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

   b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 4 della provvista di cui al medesimo comma 4;

   c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 4 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

   10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, 17 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 20-ter.
(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia»)

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

   1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore dal presente articolo, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente articolo o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
   3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
   4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
   5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dal presente articolo, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente articolo, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.».