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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.023. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
20.023.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica alla disciplina del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrato dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018»;

   b) al comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7»;

   c) al comma 2-bis, lettera c), e al comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: «che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7»;

  2. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.»;

   c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per l'anno 2021 sono ammesse al credito d'imposta anche le spese ammissibili sostenute nell'anno 2020;».

  3. Il beneficio di cui al presente articolo spetta nel limite del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rispetto del suddetto limite di spesa, mediante proporzionale riduzione del beneficio spettante. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano già usufruito del credito d'imposta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonché dall'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.