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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
20.016.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi 657 e 659, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 657, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) al comma 659, alinea, le parole: «420 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «445 milioni»;

   c) al comma 659, lettera c), le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni» e le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.