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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
20.01.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Credito di imposta per le attività di commercio on-line finalizzato all'attivazione di punti di ritiro a tariffa agevolata)

  1. Al fine di incentivare il processo di sostenibilità ambientale, in particolar modo nelle aree urbane delle città metropolitane, alle imprese che, ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003 svolgono attività di commercio on-line con relativa consegna di merce a domicilio, è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento sugli investimenti diretti all'attivazione di punti di ritiro delle medesime merci. Le imprese di cui al periodo precedente che usufruiscono del credito d'imposta applicano una riduzione del 30 per cento rispetto alle tariffe applicate per le consegne a domicilio. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotta con apposito decreto le disposizioni applicative del presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77.