Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti titolari di debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, di cui al comma 2, possono procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. L'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato.