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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3132

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2021  [ apri ]
2.010.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di un «Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno»)

  1. Al fine di sostenere il rilancio, la valorizzazione e la crescita delle imprese operanti nel Mezzogiorno, duramente colpite dall'emergenza COVID-19, è istituito il «Fondo per il sostegno ed il rilancio del settore fieristico nel Mezzogiorno», con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, e destinato al recupero della rete fieristica esistente tramite la concessione di un contributo, in favore di comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, insistenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi di ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di immobili e aree di pertinenza già esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

   a) immobili e relative aree esterne già di proprietà delle singole amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) aree precedentemente destinate ad ospitare eventi fieristici ed altre manifestazioni, attualmente in stato di abbandono;

   c) aree aventi superficie complessiva non inferiore a 40.000 metri quadrati tra aree coperte e scoperte.

  3. I comuni di cui al comma 1, aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano le richieste di contributo al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La richiesta deve essere corredata delle informazioni relative alla tipologia dell'intervento ed alla sua fattibilità tecnica ed economica. La singola amministrazione comunale, proprietaria della struttura, può richiedere un contributo fino ad un massimo di 10 milioni di euro complessivi totalmente a fondo perduto.
  4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con apposita delibera del CIPE; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e sulla base della valutazione dei progetti, garantendo comunque un equilibrio territoriale, prevedendo, ove possibile, il finanziamento di almeno un comune per regione.
  5. La richiesta di cui al comma 3 deve prevedere l'uso dell'immobile per finalità di promozione delle imprese del territorio, come tale deve essere atto ad ospitare fiere, eventi di formazione, convegni, spettacoli dal vivo ed ogni altra attività che favorisca un miglioramento competitivo delle imprese medesime, nonché la promozione dei prodotti tipici e dell'artigianato locale, favorendo il Made in Italy e lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico.
  6. L'erogazione delle risorse avviene per il 50 per cento al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione all'esito del monitoraggio sul collaudo e sulla regolare esecuzione dei lavori.
  7. I comuni beneficiari del finanziamento di cui al presente articolo si impegnano a non cedere a terzi la proprietà dell'immobile interessato dal finanziamento per un periodo non inferiore a 25 anni.